Superbonus 110%: l’iter condominiale secondo l’ENEA

Tra i beneficiari del Superbonus 110% di cui all’art. 119 del decreto Rilancio vi rientra anche il condominio, per i lavori (trainanti e trainati) fatti sulle parti comuni dell’edificio. La legge di bilancio 2021 è intervenuta estendendo il Superbonus 110% alle spese sostenute fino 31 dicembre 2022 per il condominio che al 30 giugno 2022 ha completato almeno il 60% dei lavori. La realizzazione dei lavori sul condominio che danno diritto al Superbonus 110% deve, comunque, preventivamente passare per l’approvazione dell’assemblea condominiale. A questo proposito — spiega il sito Investireoggi.it — è stabilito, ai sensi dell’art. 9 bis del D.L. 34/2020 e successive modificazioni, che le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi ad oggetto lavori da Superbonus 110% sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Lo stesso quorum è richiesto anche se l’assemblea ha ad oggetto finanziamenti finalizzati agli interventi ed a quelle aventi ad oggetto l’opzione per la cessione o lo sconto in fattura (c.d. prestito ponte ). La guida predisposta dall’Enea sul Superbonus 110% riporta quello che dovrebbe essere l’iter di approvazione dei lavori condominiali per il beneficio. In dettaglio l’Enea prevede due fasi. In una prima fase occorre nominare un professionista per la elaborazione e predisposizione di indagini. Si tratta della fase di redazione di una analisi di prefattibilità dei lavori o anche due Diligence amministrative, in cui occorre eseguire verifiche urbanistiche, accertamento dell’esistenza o meno di eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, infrastrutturali o paesaggistici). Nella seconda fase, invece, occorre verificare preliminarmente che con gli interventi di progetto si consegua almeno il miglioramento di due classi energetiche (come richiesto dalla normativa). In questa fase il tecnico deve verificare anche se ci sono i presupposti per il rilascio dell’asseverazione e, quindi, la sussistenza delle condizioni minime prescritte dal decreto interministeriale del 6 agosto 2020 “requisiti ecobonus”.

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